Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si intende accettata la Cookie Policy. Per maggiori info >

Ok
Il canale agevolativo previsto dall'art. 5 della L.R. 6/2003 è operante dal 15 settembre 2004 ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 2263 del 2 settembre 2004.

REQUISITI DOMANDA
Qualsiasi persona che alla data della presentazione della domanda risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento, tra i quali figurano non essere proprietari di altra abitazione, non aver altra volta beneficiato di agevolazioni "prima casa", fruire di un reddito di lavoro, possedere un indicatore della situazione economica (ISE) e un conseguente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiori ai valori stabiliti dal regolamento. Per poter presentare domanda i richiedenti devono essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia e devono rientrare in una delle seguenti categorie di soggetti: cittadini italiani, cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e loro familiari, cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Deve essere effettuata prima dell'acquisto della prima casa o prima dell'inizio dei lavori per la sua costruzione o recupero. La domanda deve essere presentata ad una delle banche convenzionate su appositi schemi che saranno reperibili presso le banche stesse e gli Uffici relazioni con il pubblico.

INTERVENTI

Acquisto, costruzione ovvero recupero di un alloggio situato sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia. Gli interventi devono essere attuati ricorrendo a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa, devono interessare abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale (data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre) non superiore a 150 mq, e che abbiano una classificazione energetica di cui al d.lgs 192/2005 non inferiore alla lettera F.
Si può presentare domanda per l'acquisto di un alloggio con classificazione energetica inferiore alla F purché entro cinque anni dalla data dell'acquisizione in proprietà il titolare della domanda di contributo lo renda di classificazione energetica almeno F.

ENTITA' CONTRIBUTO
Il contributo viene dato per la parte di spesa effettivamente a carico del richiedente, rapportato al costo dell'intervento da attivare; il contributo sarà pari al 20% del costo e non potrà essere superiore a € 17.800,00. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni.

INCREMENTI CONTRIBUTO
Per determinate categorie di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica e per interventi in zone particolari e sul patrimonio edilizio esistente (soggetti e interventi indicati all'articolo 7 del Regolamento), il contributo viene elevato fino al 30% del costo per un importo complessivo massimo di € 25.550,00, erogabili per € 1.780,00 annui in dieci anni e fino a  € 7.750,00 a titolo di una tantum.

OBBLIGHI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di trasferire la nuova residenza nell'alloggio entro 270 giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del contributo, pena la decadenza dal contributo e di mantenerla per tutta la durata dello stesso. In tale periodo è fatto altresì obbligo di non locare e non alienare l'alloggio medesimo e non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo.

IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

1. per le domande presentate fino al 10 aprile 2013
a) in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione (maggiorazione del contributo) la violazione degli obblighi nei primi cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto gia' percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni;
b) in caso di contributi pluriennali la violazione degli obblighi comporta la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui l'inosservanza si e' verificata e l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito successivamente all'inosservanza stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

2. per le domande presentate a partire dall' 11 aprile 2013
a) la violazione degli obblighi nei primi cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni
b) la violazione degli obblighi intervenuta dopo cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.